1. La gestione delle polizze di assicurazione
2. L'evidenza dei pagamenti verso gli assicuratori
3. La comunicazione dei danni tramite Internet
L’oggetto dell’assicurazione CMR è la responsabilità delle imprese che effettuano trasporti nazionali oppure internazionali con veicoli (che sono menzionati espressamente nella polizza di assicurazione), per l’avaria oppure la distruzione delle merci affidate per il trasporto.
Fanno l’oggetto dell’assicurazione solo le responsabilità che spettano al vettore in qualità di trasportatore per i danni prodotti alle merci trasportate mediante veicoli, ci sensi delle disposizioni di cui agli artt.17 e 23 della “Convenzione riguardante il contratto per il trasporto internazionale di merci sulle strade (C.M.R.)”, tanto sul territorio della Romania, quanto oltre lo stesso.
Assicurazioni di responsabilità del vettore per la merce trasportata in qualità di trasportatore
Rischi coperti: Le responsabilità contenute nell’assicurazione in base alle presenti Condizioni speciali sono quelle di cui agli artt. 17 e 23 della Convenzione internazionale (C.M.R.), come segue:
ARTICOLO 17
1. Il vettore è responsabile per la perdita totale oppure parziale oppure mediante l’avaria, prodotte tra il momento della ricezione della merce e quello della consegna della stessa, sia per il ritardo nella consegna.
2. Il vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l’avaria oppure il ritardo ha avuto come causa una colpa della persona che ha il diritto di disporre della merce, un ordine della stessa non risultato da una colpa del vettore, un vizio proprio della merce oppure circostanze che il vettore non poteva evitare e delle cui conseguenze non poteva prevenire.
3. Il vettore non può invocare, per essere esonerato dalla responsabilità, né il difetto del veicolo che viene utilizzato per effettuare il trasporto, né la colpa della persona da cui è stato noleggiato il veicolo o dei suoi preposti.
4. Tenendo presente l’articolo 18 comma 2 fino a 5, il vettore è esonerato dalla responsabilità oppure dall’avaria risultata dai rischi particolari inerenti oppure di più dei seguenti fatti:
a. l’utilizzo dei veicoli scoperti e senza telone, se questo modo di utilizzo è stato concordato espressamente nel contratto e menzionato nella lettera di vettura;
b. la mancanza oppure la difettosità dell’imballo per le merci esposte per la loro natura ad alterazioni oppure avaria quando non sono imballate oppure sono imballate in modo difettoso;
c. la movimentazione, il caricamento, l’ancoraggio oppure lo scarico della merce da parte del mittente oppure destinatario, o da parte delle persone che agiscono per conto del mittente oppure del destinatario;
d. la natura di alcuni merci esposte, per cause inerenti proprio alla loro natura, sia alla perdita totale o parziale, sia all’avaria particolarmente mediante la rottura, ruggine, deterioramento interno e spontaneo, l’essiccazione, lo scorrimento, perdita normale oppure mediante l’azione degli insetti oppure dei roditori;
e. l’insufficienza oppure l’imperfezione dei contrassegni oppure del numero dei colli;
f. il trasporto degli animali vivi.
5. Se in base al presente articolo, il vettore non risponde di alcuni fattori che hanno causato il danno, la sua responsabilità non è impegnata che nella misura in cui i fattori di cui lo stesso risponde, in base al presente articolo, hanno contribuito al danno.
ARTICOLO 23
1. Quando in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, viene messo nel carico del vettore un risarcimento per la perdita totale o parziale della merce, questo risarcimento viene calcolato in rapporto al valore della merce nel luogo e nel momento del ricevimento della stessa per il trasporto.
2. Il valore della merce viene determinata in base al cambio della borsa oppure, nella mancanza dello stesso, in base al prezzo corrente del mercato, oppure, nella mancanza di entrambe, in base al valore usuale delle merci dello stesso genere e di stessa qualità.
3. Tuttavia, il quantum del risarcimento non supererà n. 8,33 unità di conto al Kg di peso lordo mancante. L’unità di conto è D.S.T.
4. In più, viene restituita la tassa di trasporto, i dazi doganali ed altre spese generate in occasione del trasporto della merce, in totalità in caso di perdita totale e proporzionale in caso di perdita parziale; altri danni – interessi per perdita non sono dovuti.
5. In caso di ritardo, se quello in diritto fa la prova che da tale ritardo ha risultato un pregiudizio, il vettore è tenuto a pagare danni che non possono superare il prezzo del trasporto.
6. Un risarcimento maggiore non può essere preteso che in caso di dichiarazione del valore della merce oppure di dichiarazione di interesse speciale alla consegna.
Esclusioni generali:
L’assicurazione non copre:
- La perdita, l’avaria, la spesa oppure il ritardo generato da un caso fortuito oppure di forza maggiore, anche dal vizio proprio dei beni oppure dalla loro natura, per cause generate dal mittente oppure dal destinatario;
- La perdita, l’avaria e la spesa risultante da oppure provocata da:
a) l’utilizzo dei veicoli scoperti, senza teloni, se questo modo di utilizzo è stato concordato espressamente nel contratto e menzionato nella lettera di vettura;
b) la mancanza oppure la preparazione insufficiente dell’imballo (in questo senso il termine,,imballaggio” viene ritenuto come l’accatastamento in un container);
c) il vizio proprio oppure la natura del bene assicurato;
d) la movimentazione, il caricamento, l’accatastamento oppure lo scarico della merce;
e) lo scorrimento ordinario, la perdita usuale in peso oppure volume, logorio normale, la ruggine, il deterioramento interno e spontaneo, la rottura oppure lo spaccamento ordinario del bene assicurato;
f) l’azione degli insetti oppure dei roditori;
g) l’insufficienza oppure l’imperfezione dei contrassegni oppure del numero dei colli;
h) il trasporto degli animali vivi;
- Danni indiretti (ad esempio la diminuzione dei prezzi delle merci oppure di altre simili):
- Danni prodotti dalle operazioni militari in tempo di guerra oppure causate da misure di guerra (sia che lo stesso è dichiarato, sia no), scioperi, scioperi padronale (lock-out), disturbi civili, azioni nemiche ed altre simili;
- Danni dovuti al furto dei beni;
- Spese fatte per trasformazioni oppure miglioramenti portati ai beni rispetto al loro stato di prima della produzione dell’evento assicurato, per la riparazione di alcune avarie oppure distruzioni prodotte da cause che sono contenute nell’assicurazione e né per riparazioni, ricondizionamenti oppure restaurazioni senza esito positivo;
- Danni prodotti volontariamente dall’Assicurato oppure dai preposti dello stesso, se l’intento risulta senza equivoco dagli atti redatti dalle autorità competenti;
- I danni prodotti a causa del superamento del termine di consegna a causa di alcuni eventi non coperti mediante assicurazione:
- Danni prodotti quando:
a) la persona che guidava oppure azionava l’autoveicolo che ha prodotto l’evento assicurato aveva nel sangue una percentuale di alcol che supera il limite fissato dalla legge, oppure si trova sotto l’influenza delle bevande alcoliche oppure era in stato di ubriachezza, o si sono sottratto dalla raccolta delle prove biologiche ai fini della determinazione dell’alcolemia;
b) i danni si sono prodotti durante alcune infrazioni fatte volontariamente, oppure nel tempo in cui la persona che guidava oppure azionava l’autoveicolo che ha prodotto l’evento assicurato era l’autrice di un’infrazione fatta volontariamente e provava a sottrarsi dall’inseguimento;
c) l’autoveicolo che ha prodotto l’evento assicurato non aveva certificato d’immatricolazione valido oppure altra autorizzazione di circolazione valida;
La responsabilità per il trasporto di uno dei beni sopra elencati può essere compresa nell’assicurazione CMR, sulla richiesta dell’Assicurato. In tali condizioni verrà emesso dall’assicuratore un supplemento di assicurazione ed il cliente dovrà saldare il valore di un premio di assicurazione aggiuntivo.
I limiti massimi della responsabilità coperta mediante assicurazione per ogni trasporto in parte effettuato nel periodo di validità della polizza di assicurazione vengono fissati concordemente dal Cliente e dall’Assicuratore scelto dallo stesso.
Validità
L’assicurazione si può stipulare per periodi da un mese fino a periodi di un anno.