1. La gestione delle polizze di assicurazione
2. L'evidenza dei pagamenti verso gli assicuratori
3. La comunicazione dei danni tramite Internet
L’assicurazione si può stipulare da una persona giuridica o fisica che ha come oggetto l’attività di costruzioni - montaggio, indipendentemente se la stessa ha la sede in Romania oppure all’estero, dalla forma di proprietà de capitale (statale, mista o privata) e dal luogo dove eseguisce lavori (in Romania oppure all’estero).
L’assicurazione si stipula per l’importo dichiarato dall’assicurato ed accettato dall’assicuratore, espresso in lei o in valuta. L’importo assicurato rappresenta:
a) il valore complessivo del contratto di costruzioni - montaggio, alla sua terminazione, comprendendo tutti i materiali, gli stipendi, le spese di trasporto, i dazi doganali, le imposte ed i materiali o i beni forniti dall’appaltatore;
b) il valore di sostituzione degli impianti, dei macchinari e delle macchine utilizzate in costruzioni - montaggio
Cosa si può assicurare
Mediante questa polizza si possono assicurare i lavori di costruzioni o di ripristino per qualsiasi tipo di costruzioni-montaggio civili nonché fabbricati residenziali oppure uffici, fabbricati o costruzioni industriali nonché il montaggio degli impianti, vie di circolazione come autostrade, viali o vie, ponti, viadotti, tunnel, ferrovie, costruzioni industriali, costruzioni sotterranee, costruzioni agricole, costruzioni sportive, chiese, lavori relativi alle reti elettriche, di telecomunicazioni, alimentazione con acqua o gas, sistemi di irrigazioni, idromiglioramenti, drenaggi, canalizzazione.
Si possono assicurare così tanto i rischi di produzione di alcuni danni agli obiettivi trovati in costruzione oppure durante il montaggio, quanto i pregiudizi per cui l’Assicurato è responsabile legalmente verso terze persone, danni corporali, accidentali o malattie (seguite o no da morte).
Rischi assicurati
Si concedono risarcimenti per i danni sprovvisti od accidentali, avvenuti nel periodo di validità del contratto di assicurazione, per ogni altra causa che quelle escluse espressamente, che fanno la necessaria riparazione oppure sostituzione dei beni assicurati e più precisamente:
• i danni materiali causati ai beni di incendio, fulmine, tempesta, grandina, pioggia torrenziale, allagamento, terremoto, crollo oppure scivolamento di terra, il peso dello strato di neve oppure di ghiaccio, valanga di neve, cadute sui fabbricati oppure altre costruzioni di alcuni corpi, sinistri dei mezzi di trasporto durante il trasporto dei materiali assicurati dai depositi del cantiere al luogo della costruzione - montaggio, compreso durante le operazioni di caricamento oppure scaricamento, furto mediante l’effrazione dei depositi, la sparizione di alcuni equipaggiamenti, materiali, utensili oppure altri beni causati direttamente da rischi assicurati;
• spese di pulizia del luogo oppure di rimozione dei resti rimasti in seguito alla produzione di un evento assicurato;
• gli importi dovuti a titolo di risarcimenti e spese processuali, per pregiudizi per cui è responsabile in base alla legge;
• i danni materiale causati all’obiettivo di costruzioni - montaggio, previa consegna verso il beneficiario, durante il periodo di garanzia, se si conviene come segue;
• spese necessarie e economiche fatte per salvare e conservare i beni assicurati, la diminuzione dei danni, la prevenzione dell’estensione dei danni oppure per stabilire le cause ed il quantum degli stessi ed altre spese in seguito ad un danno;
• spese fatte dall’assicurato ai fini del rigetto oppure della riduzione delle pretese ai risarcimenti o ai fini della formulazione delle pretese ai terzi;
• spese di smontaggio e montaggio, fatte in seguito ad un danno contenuto nell’assicurazione;
• altre spese, differenze di tariffa e di tasse contenute nel contratto di assicurazione.
Si concedono risarcimenti:
• nel caso di un’avaria che non può essere rimediata – il costo delle riparazioni necessarie per portare il bene avariato al suo stato immediatamente prima della produzione dell’evento assicurato. Dal risarcimento dovuto viene detratto il valore dei resti che si possono ancora utilizzare oppure valorizzare;
• nel caso di un danno totale, il valore reale del bene immediatamente prima della produzione dell’evento assicurato. Dal risarcimento dovuto viene detratto il valore dei resti che si possono ancora utilizzare oppure valorizzare;
• risarcimenti per i pregiudizi per cui l’Assicurato è responsabile in base alla legge verso terze persone e per cui è obbligato a corrispondere importi a titolo di risarcimento, in seguito a:
• danneggiamento corporale accidentale oppure malattia (seguita oppure no dalla morte);
• perdita oppure avaria accidentale dei beni degli stessi avvenute nel periodo di validità della polizza, in legame diretto con la costruzione assicurata, sul cantiere oppure nella sua immediata vicinanza.
• le spese processuali che l’Assicurato deve corrisponderle all’attore;
In base a questa assicurazione si concedono risarcimenti per danni prodotti durante i lavori di costruzioni-montaggio dell’obiettivo che si trova in lavoro, degli impianti, dei macchinari, delle macchine e dei materiali, di rischi come: incendio, fulmine, esplosione, tempesta, uragano, pioggia torrenziale, allagamento, terremoto, crollo oppure scivolamento di terra, sinistri dei mezzi di trasporto durante il trasporto dei materiali assicurati, nonché dei danni causati agli impianti, ai macchinari e alle macchine mediante rottura, deformazione urto oppure investimento, l’effetto di alcuni agenti chimici, azione della corrente elettrica, difetti di costruzione oppure fusione, errori di calcolo o di montaggio, risarcimenti per spese di pulizia del posto oppure di rimozione dei resti risultati in seguito ad un evento assicurato, smontaggio e/o montaggio in seguito ad un danno contenuto nell’assicurazione.
La presente polizza è valida per il territorio della Romania. Sulla richiesta dell’Assicurato, la validità può essere estesa fuori della Romania.
Vengono concessi risarcimenti anche per gli importi che l’Assicurato è obbligato a corrispondere a titolo di risarcimenti e spese processuali per pregiudizi per cui è responsabile ai sensi della legge.