La responsabilità civile verso terzi del costruttore - montatore


Applicabilità


Il limite della responsabilità civile verso terzi del costruttore – montatore viene fissato dall’assicurato e viene accettato dall’assicuratore, in rapporto alla natura del lavoro di costruzioni – montaggio, il numero di lavoratori, le macchine ed i macchinari utilizzati, nonché ad altri elementi specifici. Se il lavoro viene eseguito all’estero si tengono presenti la legislazione e la norma dell’arte in materia nel relativo paese.


Rischi assicurati


Si concedono risarcimenti nei limiti previsti nel contratto di assicurazione, per i pregiudizi per cui l’assicurato diventa responsabile in base alla legge verso terze persone e per cui deve pagare importi a titolo di risarcimento, e particolarmente:
a) danni corporali casuali oppure malattie (seguite oppure no dalla morte);
b) perdite o avarie dei beni degli stessi avvenute nel periodo di validità del contratto in merito  all’obiettivo di costruzioni – montaggio assicurato, nel cantiere oppure nella prossimità del medesimo;
c) spese processuali che l’assicurato deve corrispondere all’attore;
d) spese effettuate previo accordo scritto dell’assicuratore in seguito ad un pregiudizio che verrà risarcito in base al contratto di assicurazione, a patto che gli stessi non superino la responsabilità assunta nel relativo contratto.


Validità


L’assicurazione viene stipulata per la durata dell’esecuzione del lavoro di costruzioni – montaggio, fino alla consegna definitiva dell’obiettivo al beneficiario, in base ad un verbale di ricezione, nonché per il periodo di garanzia.