Responsabilità civile degli ingegneri costruttori e degli architetti

Applicabilità

Possono stipulare questo tipo di assicurazione:
  - la persona fisica autorizzata ad esercitare con diritto di firma professioni del tipo: architetto, ingegnere costruttore, perito tecnico, progettista, designer, non restrittivo in una delle forme: autorizzato indipendente, assunto in una società commerciale, oppure socio in una società avente l’oggetto di attività nel settore architettura – urbanesimo
  - persona giuridica che svolge attività nel settore di progettazione ed architettura, in nome e per i propri dipendenti, assunti in una delle professioni ricordate, nonché qualsiasi unione oppure associazione professionale per i loro membri.

Rischi coperti

L’assicurazione copre le perdite materiali subite dall’assicurato per la copertura dei pregiudizi causati ai suoi clienti, con i quali ha stipulato un contratto valido, per colpa professionale.

Risarcimenti

Nel caso della produzione di uno dei rischi assicurati vengono pagati gli importi che l’assicurato è obbligato a pagarli a titolo di risarcimento per:

- i pregiudizi dovuti all’inadempimento degli obblighi riguardanti le attribuzioni specifiche al suo settore di attività: esecuzione, avviso, supervisione e coordinamento di progetti di architettura ed urbanesimo, assistenza e consulenza, elaborazioni di capitolati d’oneri, istruzioni tecniche riguardanti l’esecuzione, l’utilizzo, la manutenzione e la riparazione, progetti di inseguimento concernenti il comportamento in tempo dei fabbricati, l’assistenza delle fase di esecuzione, la verifica della qualità dell’esecuzione, soluzioni per il trattamento dei difetti

- la ricostituzione, il rifare oppure la sostituzione dei documenti originali, indipendentemente del supporto e del modo in cui gli stessi sono realizzati, presi dai clienti per essere utilizzati alla realizzazione dei lavori ordinati (libri, mappe, disegni, scritture rilasciate dalle autorità pubbliche, approvazioni, avvisi ed ogni altro documento tranne le obbligazioni al portatore, le banconote, le carte di valore e gli strumenti negoziabili), se le stesse si sono smarrite, distrutto o deteriorato per la colpa dell’assicurato.

- le spese fatte dall’assicurato nel processo civile (spese di giudizio necessari per il buon svolgimento della giustizia e approvate dal tribunale) se è stato obbligato al risarcimento

- le spese processuali fatte dal pregiudicato per l’adempimento delle pratiche legali ai fini di obbligare l’assicurato a corrispondere i risarcimenti, se l’assicurato è stato obbligato mediante delibera giudiziaria per il pagamento delle stesse

I beneficiari del risarcimento

Il risarcimento può essere pagato sia all’assicurato, sia direttamente al danneggiato, previo accordo e notifica scritta dell’assicurato, nella misura in cui il danneggiato non fosse già risarcito dall’assicurato.